
LEINI - Il Comune di Leini erogherà un contributo straordinario «una tantum» a fondo perduto per attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria per le categorie maggiormente colpite dalla forzata interruzione dell’attività. La Giunta ha approvato questa mattina requisiti e modalità di accesso al contributo: l’importo sarà definita successivamente sulla base delle richieste ricevute. Per richiedere il contributo sarà sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Leini e recapitarlo via posta elettronica certificata, raccomandata o a mano insieme a un documento di identità del richiedente in corso di validità. La scadenza per la presentazione delle domande è 30 giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio della delibera, in pratica la fine del mese di giugno.
«La consapevolezza della difficoltà in cui versano molte piccolissime imprese e soprattutto molte attività commerciali – commenta l’Assessore al Commercio, Marco Chiabrando - guida questa misura straordinaria che rappresenta un segnale di grande vicinanza al commercio di prossimità e al tessuto commerciale e imprenditoriale da parte dell’Amministrazione: abbiamo valutato diverse opportunità e quella del contributo economico appare quella più efficace e tangibile, soprattutto nel momento della riapertura che racchiude in sé molte sfide e anche parecchie spese».
Soggetti beneficiari
Possono richiedere il contributo a fondo perduto di cui al presente documento tutte le piccole e micro imprese con sede operativa sul territorio del Comune di Leini, la cui attività economica prevalente, sospesa ai sensi dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, rientri tra le categorie di seguito elencate:
- Attività rientrante fra i SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere, palestre, attività di tatuaggio e piercing);
- Attività rientrante fra il COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON ALIMENTARE NELL’AMBITO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO (ad eccezione delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020);
- Attività rientrante fra l’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE (orafi, restauro mobili, sartorie, calzolaio, arrotino, canestraio, materassaio, laboratori artistici di vetro, rame, vasi, ecc.);
- Attività rientrante fra i SERVIZI DI RISTORAZIONE (ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
- Agriturismo;
- Strutture ricettive alberghiere;
- Strutture ricettive extra alberghiere;
- Agenzie di viaggi;
- Servizi inerenti la cura degli animali;
L’impresa titolare di più attività/autorizzazioni potrà presentare istanza di accesso alla contribuzione esclusivamente per la sola attività prevalente.
Requisiti di ammissibilità
- sede operativa nel Comune di Leini (come da risultanze del Registro Imprese);
- risultare attivi alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro Imprese, le attività di cui all’articolo 2;
- non devono trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse;
- non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- di aver assolto agli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai tributi comunali e non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Leini a tutto l’anno di imposta 2019 (sono considerati in regola i debitori rispetto ai quali sono stati approvati eventuali piani di rientro e sono assolti gli obblighi dello stesso);
- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31.12.2019;
- di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune;
- di non aver beneficiato di aiuti de minimis in misura superiore alla soglia triennale per operatore (pari a 200.000,00 euro);
- di non aver già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell’art. 54 del D.L. n° 34/2020. Il contributo a fondo perduto è cumulabile, entro i limiti di cui sopra, con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
- Al fine di verificare che gli aiuti concessi non superino i massimali stabiliti dal quadro temporaneo e dagli aiuti de minimis, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, potrà essere verificata, anche a campione, la posizione del soggetto beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti.
È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.








