
TORINO - Come previsto è arrivato il via libera dal Governo alle aperture anticipate dei negozi. Niente più 1 giugno per gran parte delle categorie fin qui rimaste chiuse. Da lunedi potranno tornare al lavoro i commercianti delle categorie ancora bloccate, compresi parrucchieri e centri estetici. Ovviamente il tutto sarà subordinato al rispetto delle distanze e delle normative sanitarie imposte dal covid-19. Per questo le associazioni di categorie confermano che una cospicua percentuale di negozi difficilmente potrà rialzare le serrande. In Piemonte da mercoledì potranno tornare a lavorare anche i banchi extra alimentari dei mercati dove sarà possibile garantire i distanziamenti. Bar e ristoranti, invece, potranno riaprire solo dal 25 maggio: fino ad allora sono consentiti servizi d'asporto e take away così come già avvenuto nel corso di questa settimana.
«A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico - fanno sapere dal Governo - in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale».
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.








