Liste d'attesa illegittime se i penalizzati sono i disabili. Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso presentato contro il Ciss 38 di Cuorgnè dall’Associazione promozione sociale, l’Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e l’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale), bollando come illegittima la delibera 37 del 7 luglio 2011 che istituiva le liste d'attesa per l'accesso ai servizi semiresidenziali, cioè il centro diurno.
Secondo i giudici del Tar, la delibera è illegittima in quanto il centro diurno rientra nei «LEA», i Livelli Essenziali di Assistenza, che sono definiti da Leggi dello Stato e non possono essere condizionati da pretese mancanze di risorse, in quanto è proprio demandato agli Enti Locali adoperarsi per reperirle in maniera prioritaria. Il Ciss 38, del resto, il consorzio dei servizi socio-assistenziali dell'alto Canavese, aveva motivato la lista d'attesa come scelta obbligata, «a seguito della riduzione dei finanziamenti che determina l’impossibilità di garantire una risposta a tutti coloro che fanno richiesta di prestazioni, anche se rientranti nei Livelli essenziali di assistenza».
«Nella sentenza del Tar - fanno sapere dall'associazione Buoni Amici Onlus di Favria - viene ribadito come l'erogazione di detti servizi sia obbligatoria da parte degli enti preposti e come il reperimento dei fondi sia prioritario. La presenza delle liste d'attesa è ben conosciuta da tutti coloro (utenti e famiglie) che hanno necessità di questi essenziali servizi ed è tempo che gli enti Locali (Comuni in particolare ma non solo) si rendano conto che occorre affrontare in maniera seria e programmata questa emergenza».
Il Ciss 38 (che eroga servizi d'assistenza in 36 Comuni dell'alto Canavese) potrà eventualmente presentare ricorso contro la sentenza del Tar, al Consiglio di Stato (nella foto la Manifattura di Cuorgnè, sede del consorzio).
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