
Pochi centimetri non possono costituire un abuso edilizio. Così il Tar del Piemonte ha condannato il Comune di Castellamonte a 2000 euro di spese legali, annullando la multa che l'ufficio tecnico aveva comminato all'azienda «Costruzioni Industriali Srl». La società aveva ottenuto dal Comune di Castellamonte, nel 2006, il rilascio di un permesso di costruire, poi corredato da successive varianti, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione situato in via Pelizzina. Dopo la realizzazione dell’opera, tuttavia, l’amministrazione ha notificato l’ordinanza 48, del 12 gennaio 2009, con la quale ha irrogato alla società la sanzione pecuniaria di euro 14.580 per “Opere abusive eseguite in parziale difformità da permesso di costruire”.
Nel richiamare il verbale di accertamento in data 18 novembre 2008, l’amministrazione ha contestato che le altezze interne dei vani abitabili al piano terreno (soggiorno, cucina, camera e cameretta) “sono inferiori di alcuni cm. all’altezza minima regolamentare di mt. 2,70, indicata sul progetto approvato”, con conseguente violazione delle altezze minime prescritte per i locali abitabili. E’ stato altresì contestato il “ribassamento con tratto in carton-gesso” realizzato all’interno del locale soggiorno, “con altezza libera ridotta a mt. 2,415, al fine di nascondere alla vista le tubazioni del riscaldamento, partenti dal camino, non indicato nel progetto”.
L’azienda ha presentato ricorso al Tar contro la maxi-multa. Il Comune di Castellamonte, invece, non si è nemmeno costituto in giudizio. «Il ricorso è fondato - dicono i giudici del Tar - lievi scostamenti rispetto alle misurazioni previste in progetto, i quali si presentino plausibili nell'ambito della tecnica costruttiva utilizzata, non possono considerarsi come difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato.
Lievi scostamenti rispetto al progetto – scrivono i giudici - non possono considerarsi come difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato. In questo caso è pacifico che il contestato abbassamento delle altezze sia dipeso dalla realizzazione degli impianti. Il lieve scostamento si giustifica con la funzionalità della complessiva opera realizzata». La multa è stata annullata dal Tar. Nel caso di specie, peraltro, è pacifico che il contestato abbassamento delle altezze dei locali interni sia dipeso dalla realizzazione degli impianti di riscaldamento e quindi pare al Collegio che il lieve scostamento contestato dal Comune si giustificava ampiamente nell’ambito della funzionalità della complessiva opera realizzata».








