BOLLENGO - Ricca beffa: il sindaco poteva candidarsi
E’ pervenuta in questi giorni al Comune di Bollengo la risposta al quesito che era stato posto, attraverso la Prefettura di Torino, al Ministero dell’Interno in ordine alla candidabilità «a carico di una persona della quale risultasse una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art 444 del codice di procedura penale».
 
Nello specifico si faceva riferimento al caso del sindaco Luigi Ricca, che aveva ritirato la sua candidatura alle ultime consultazioni regionali (nel partito dei Moderati) a fronte della contestazione di sentenza di patteggiamento passata in giudicato nell’ottobre 1996, successivamente poi dichiarata estinta dal Tribunale di Torino con provvedimento del dicembre 2001. Il parere ricorda che la sentenza in questione è antecedente all’entrata in vigore della legge n 475/1999, che equiparava il patteggiamento a condanna solo dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il dicembre 1999, «e questo per evitare conseguenze negative non preventivamente valutate e ponderate al momento del consenso al patteggiamento, che non era all’epoca riconoscimento di colpevolezza». La medesima finalità ha l’articolo 16 del decreto legislativo 235/2012, legge Severino.
 
«Il parere mi conforta e conferma l’interpretazione data da tutti coloro ai quali avevo sottoposto il mio caso - dice Luigi Sergio Ricca - al momento della contestazione di un fatto risalente a 18 anni orsono, mi sono sentito mortificato e ho preferito rinunciare per evitare che si strumentalizzasse la questione per mero interesse elettorale, creando problemi alla mia lista ed al candidato Presidente. Forse, come spesso mi capita, ho pensato più agli interessi degli altri che ai miei personali. Ma tant’è. Oggi mi rimane il rammarico, anche alla luce dei risultati della consultazione elettorale, di non aver potuto verificare il consenso dell’elettorato, che sentivo intenso verso il mio impegno di tanti anni per il territorio e ringrazio quanti mi hanno espresso solidarietà disinteressata».