SETTIMO VITTONE - Incidente mortale sulla statale 26: automobilista condannato a sei mesi, la vittima aveva solo 21 anni

SETTIMO VITTONE - E' stato condannato a sei mesi dalla Corte d'Appello di Torino l'automobilista che il 19 luglio 2015, sulla statale 26 a Settimo Vittone, venne coinvolto in un incidente stradale. La sua Ford CMax si scontrò con una motocicletta Ktm condotta da un 21enne dell'alessandrino. Il giovane centauro morì a seguito dell'impatto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il conducente della Ford è stato condannato per omicidio colposo in secondo grado, dopo l'assoluzione pronunciata dal tribunale di Ivrea. In merito alla sentenza di Appello si è pronunciata la Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dall'automobilista.

Nella ricostruzione della dinamica del sinistro, i giudici hanno segnalato che l'uomo, al volante della propria vettura, mentre percorreva la Statale 26 a Settimo Vittone, svoltava a sinistra per imboccare la strada comunale dei Piantali e non dava la precedenza a destra. «Il giudice di primo grado - scrivono i magistrati della Cassazione - aveva ritenuto che l'automobilista nella svolta a sinistra aveva osservato tutte le prescrizioni previste dal codice della strada e che stante l'elevata velocità tenuta dalla motocicletta non era stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio che l'uomo avesse potuto percepire l'avvicinarsi della motocicletta e concretamente prevedere il rischio poi verificatosi».

Diversa l'opinione del giudice della Corte d'Appello di Torino che, rinnovando l'istruttoria con un nuovo incarico ad altro perito, ha ribaltato la sentenza. «La motocicletta viaggiava a circa 100 chilometri orari mentre l'autovettura viaggiava a 15. Il sinistro era avvenuta in tratto rettilineo con visibilità ampia luce diurna e sole alto; la visibilità era molto lunga; quando aveva iniziato la manovra la motocicletta era ad una distanza massima di 84 metri quindi era percepibile e ciò richiedeva un atteggiamento di ulteriore prudenza nell'attraversare l'incrocio; l'osservanza della regola di precedenza avrebbe evitato il verificarsi del sinistro così come un minore velocità del motociclo, cui è stato riconosciuto un concorso di colpa, avrebbe attenuato l'energia di impatto». 

Tesi sposata dai giudici della Cassazione che hanno rigettato il ricorso dell'automobilista: «La sentenza impugnata, alla luce dei principi esposti, risulta fondata su una motivazione «rinforzata», idonea a spiegare e ad evidenziare, anche alla luce delle deduzioni difensive, quali fossero le emergenze istruttorie certe idonee a confutare il ragionamento del Tribunale di Ivrea».