
RIVAROLO CANAVESE - Come vi avevamo anticipato ieri, il ricorso che la Santissima Annunziata ha presentato al Tar Piemonte contro la revoca dello status di paritaria è stato respinto. Ecco la sentenza dei giudici.
«Ritenuto che, alla luce della cognizione sommaria devoluta alla presente fase processuale, non sussiste il fumus boni iuris, poiché, sotto il profilo delle garanzie procedimentali, l’Amministrazione:
- ha assolto, con il preavviso di revoca della parità scolastica del 13.05.2025, assegnando all’Istituto trenta giorni per sanare le irregolarità ivi segnalate come “sanabili” e produrre la documentazione richiesta;
- ha riscontrato la presenza di irregolarità ivi elencate come “non sanabili” (operatività dell’Istituto, per l’anno 2023/2024 senza Coordinatore didattico; carenza dei prescritti titoli per il personale della scuola di tutti gli ordini, in parte già segnalata all’esito della verifica condotta nell’a.s. 2023/24, con conseguente recidiva sul punto; incongruenze nei contratti stipulati con il personale docente per quanto attiene al monte ore menzionato e alle classi effettivamente assegnate) per le quali è stato comunque garantito il rispetto del termine procedimentale di almeno trenta giorni fra il preavviso, che è del 13.05.2025 (doc. 4 parte resistente), e la revoca del 15.07.2025 (disposta a decorrere dal 1.09.2025). È prova del rispetto delle garanzie procedimentali la nota del 12.06.2025 trasmessa dall’Istituto per controdedurre sulle carenze riscontrate. Il contenuto di questa nota è ammissivo delle principali criticità contestate dall’Amministrazione nonché privo di fattive iniziative dirette al superamento delle gravi irregolarità riscontrate (fra tutte la carenza del titolo di studio necessario per alcuni degli insegnanti assunti a tempo indeterminato dalla ricorrente cooperativa);
- quanto alle irregolarità accertate, la qualificazione di parte di esse come “non sanabili” non impediva all’Istituto, nell’ambito del contraddittorio procedimentale occorso, di dimostrarne l’iniziativa rimediale;
Ritenuto che, quanto al periculum in mora, l’interesse pubblico primario alla corretta erogazione del servizio scolastico prevalga sull’interesse economico organizzativo addotto dall’Istituto; ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di respingere la domanda cautelare; ritenuto che possano compensarsi le spese della presente fase.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare. Compensa fra le parti le spese della presente fase».








