PONT CANAVESE - La questura gli nega il permesso di soggiorno: presenta ricorso al Tar e vince
Non si può negare il rinnovo del permesso di soggiorno se non si sono completate le indagini. Il Tar del Piemonte ha quindi accolto il ricorso presentato da un ragazzo albanese del 1990, domiciliato a Pont Canavese, che si era visto negare il rinnovo del titolo di soggiorno dalla questura di Torino. «Il ricorrente, di origine albanese e nato nel 1990, è giunto in Italia nel 2007 quanto era ancora minorenne - si legge nella sentenza - titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nel 2008 si è trasferito ad abitare nel Comune di Pont Canavese, con il proprio padre, presso la famiglia che l’ha assunto a lavorare come collaboratore famigliare».
 
Con istanza presentata il 14.11.2013 alla Questura di Torino il ricorrente ha chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, che con il provvedimento impugnato gli è stato negato in ragione di precedenti penali ostativi (furto aggravato, ricettazione, guida contromano, porto d’arma da taglio, e altro) e del fatto che non si è mai correttamente integrato nella realtà italiana, non avendo neppure mai prestato attività lavorativa: secondo gli accertamenti compiuti dalla questura, infatti, il ricorrente sarebbe irreperibile presso l’indirizzo di Pont Canavese almeno dal 2012, dove non avrebbe neppure mai svolto attività lavorativa per la famiglia che lo ospitava.
 
All'udienza davanti ai giudici, il ricorrente ha spiegato che la questura non ha sentito alcuna delle persone che abitano al domicilio di Pont Canavese, le quali avrebbero confermato che sino al 2015 il ragazzo ha svolto attività di collaboratore famigliare, come risulta dall’estratto Inps; estratto che il giovane ha presentato al Tar nel quale risultano a suo favore, dal gennaio 2009 al luglio 2015, versamenti per contributi correlati ad una retribuzione superiore all’assegno sociale. 
 
«Per quanto dato sapere - scrivono i giudici - la questura non ha effettuato il riesame che le era stato ordinato. Il Collegio ritiene che, effettivamente, la questura avrebbe dovuto assumere informazioni più accurate. In definitiva il ricorso va accolto perché il provvedimento impugnato non considera che il ricorrente ha dei parenti stretti che vivono in Italia, non effettua del medesimo un giudizio di pericolosità in concreto, che pure si imponeva nonostante i precedenti penali ostativi, e risulta inficiato da difetto di istruttoria e di motivazione». Ora la questura dovrà riesaminare il caso del 29enne.