
TORINO - Piemonte in zona gialla dal 1 febbraio. La frenata dei nuovi contagi covid e la contestuale diminuzione dei ricoveri hanno portato all'auspicato cambiamento di colore (da arancione a giallo) che prevede meno limitazioni agli spostamenti e qualche riapertura in più per gli esercizi commerciali fin qui penalizzati. Ecco le nuove regole in vigore da lunedi 1 febbraio. Regole che resteranno valide per almeno 15 giorni.
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest'area è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti?
Fino al 15 febbraio 2021, in area gialla, è consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l'eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative). Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 5 marzo 2021, resta in vigore anche il coprifuoco: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.
Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Dalle 22 alle 5 o in qualunque orario nel caso ci si sposti, per qualsiasi ragione, verso un’altra Regione o Provincia autonoma, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.
Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?
Sì, purché entrambi i Comuni si trovino nella stessa Regione.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
È possibile praticare l’attività venatoria?
Sì, ovunque, rimanendo sempre all'interno della propria Regione o Provincia autonoma.
E' possibile andare al cinema?
No. Piscine, palestre, cinema e teatri restano chiusi.
È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.











