IVREA - Via libera al nuovo supermercato Tigros in corso Vercelli: il Tar Piemonte ha respinto i ricorsi

IVREA - Via libera al nuovo supermercato Tigros in corso Vercelli a Ivrea. Il Tar Piemonte ha respinto, giudicandoli inammissibili, i ricorsi presentati contro l'apertura del nuovo punto vendita. Sotto accusa era finito l'intero iter autorizzativo del Comune di Ivrea: la sentenza ha confermato la bontà del lavoro portato avanti dagli uffici comunali. I cantieri per il nuovo supermercato, insomma, in corso d'opera già da qualche mese, possono procedere ulteriormente.

Il ricorso è stato notificato da AL.MA Market Sas, GS Spa, Impex Sas contro la Città di Ivrea, Flecchia Srl e Tigros Spa il 29 ottobre 2024. La AL.MA Market gestisce un punto vendita «Carrefour express» poco distante e ha impugnato l’atto unico con cui il Comune di Ivrea ha autorizzato la società Flecchia Srl, proprietaria di un vicino fabbricato precedentemente adibito ad uffici Enel, a realizzare un intervento di «demo-ricostruzione» con cambio di destinazione d’uso in una media struttura di vendita, autorizzando contestualmente la società Tigros ad aprire il relativo esercizio di commercio una volta ultimato l’intervento edilizio. Con AL.MA hanno proposto ricorso anche la società Impex, proprietaria dell’immobile del punto vendita Carrefour express, e la GS, società del Gruppo Carrefour e precedente gestore dello stesso.

«AL.MA è la società che conduce in locazione l’immobile a destinazione commerciale di proprietà di Impex e che gestisce il punto vendita “Carrefour express” - scrivono i giudici del Tar - è evidente, dunque, che l’interesse oppositivo da essa fatto valere nel presente giudizio ha natura squisitamente commerciale, avendo la stessa prospettato che l’ipotetica realizzazione ed apertura a breve distanza del più grande supermercato ad insegna Tigros determinerebbe inevitabilmente la chiusura della propria attività. In linea generale, la "vicinitas" commerciale non si esaurisce nella mera prossimità fisica tra l’esercizio commerciale preesistente e quello di contestata nuova realizzazione. Centrale, ai fini della legittimazione a ricorrere, è dunque stabilire se le due attività abbiano o meno il medesimo bacino di utenza, che tuttavia è un concetto scientifico che implica l’applicazione di criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del giudice».

Infatti «spetta al ricorrente offrirne la prova rigorosa senza potersi limitare ad affermarne la sussistenza». In questo caso AL.MA ha dedotto, come già anticipato, che la realizzazione di un edificio commerciale di rilevanti dimensioni a distanza ravvicinata dal proprio esercizio di vicinato a conduzione sostanzialmente familiare «determinerebbe inevitabilmente il tracollo di quest’ultimo, data la maggiore superficie del nuovo esercizio Tigros e la sostanziale coincidenza della merceologia trattata». «Ad avviso del Collegio - sentenziano i giudici del Tar - tale generica allegazione, in difetto di documentazione a comprova di quanto asserito, non è idonea a dimostrare la sussistenza della vicinitas commerciale nel senso sopra indicato, né con riferimento alla sussistenza del medesimo bacino d’utenza né in relazione alla serietà del pregiudizio arrecato alla propria attività dall’apertura dell’impresa concorrente. Si è già detto, infatti, che tali elementi abbisognano di una prova rigorosa e non possono essere demandati alla comune esperienza o alla scienza privata del giudice, non essendo, peraltro, un dato incontrovertibile quello secondo cui l’apertura di un supermercato discount di grandi dimensioni abbia necessariamente il medesimo bacino di utenza di un piccolo supermercato di prossimità (quale quello che AL.MA afferma di gestire), in quanto potrebbero astrattamente differire sia la qualità dei prodotti offerti sia la tipologia di clientela attratta dalle due strutture».

«Ad ogni modo, poi, quand’anche sussistesse una tale vicinitas commerciale tra le due strutture in esame, la società ricorrente ha affidato la propria impugnativa esclusivamente a censure di carattere urbanistico-edilizio (tanto nel ricorso principale quanto in quello per motivi aggiunti) che, come detto, non sono ammissibili ai fini di limitare la libera concorrenza e l’altrui diritto all’apertura di un esercizio commerciale concorrente». Le stesse considerazioni sono state adottate dai giudici per respingere anche il ricorso delle altre due società, compresa la parte relativa ad un possibile deprezzamento dell’immobile dove oggi si trova il Carrefour express.