CASTELLAMONTE - Pugno in faccia al portiere avversario: Daspo di un anno al calciatore

CASTELLAMONTE - Per un anno intero non potrà scendere in campo e nemmeno potrà seguire dal vivo le partite dei suoi compagni di squadra, visto che gli sarà vietato accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche. Il Tar Piemonte ha respinto il ricorso presentato da un giocatore di Castellamonte colpito da un Daspo.

Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi è stato emesso dal questore di Torino (del tutto analogo a quello che riguarda i comportamenti violenti tra tifosi), a seguito del comportamento tenuto dal calciatore. Quest’ultimo è stato accusato, al termine di una gara di campionato, di aver sferrato un pugno al volto del portiere avversario, provocandogli la fuoriuscita di sangue dalla fronte. Il Daspo, notificato il 22 marzo 2025, è stato emesso in ragione di «comportamenti violenti del ricorrente che hanno causato lesioni ad un componente della squadra di calcio avversaria».

I giudici del Tar, acquisito agli atti del giudizio il referto dell’arbitro che riporta, senza alcuna ambiguità, «come al termine della gara il giocatore della Castellamonte - ricorrente - aveva sferrato un pugno al volto del portiere avversario», hanno respinto il ricorso «vista la gravità del fatto, tra l’altro aggravata dal fatto di non essere accaduto nel corso dell’incontro, e quindi nella mischia che può casualmente ingenerarsi», ma quando «l’incontro sportivo era già terminato».

Il calciatore pertanto non potrà accedere, per un anno, «per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions, League, Europa League, Conference League, National League) e a quelli nazionali, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla Figc o Coni».

Oltre al danno anche la beffa: il ricorrente è stato condannato dal Tar anche al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi 1500 euro oltre agli accessori di legge.