
CANAVESE - Sul sito del Governo sono state pubblicate alcune FAQ sul DPCM del 3 novembre 2020 e sull'Ordinanza del Ministero della Salute, divise per "colore" delle Regioni. Le FAQ sugli "spostamenti" sono chiarite, per le aree arancioni e rosse, a pagina 7 della "Circolare Frattasi". «Gli spostamenti - leggiamo nella nota arrivata oggi ai Prefetti - sono consentiti anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di residenza, domicilio o abitazione».
È possibile dunque spostarsi verso negozi e superfici di vendita più ampie nei Comuni vicini e del fondovalle. Con buonsenso. «Buonsenso - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - che sempre abbiamo chiesto, anche nel corso del primo lockdown, ai cittadini, come alle forze dell'ordine, ai legislatori tutti. Lavoriamo per agevolare i concittadini, chi risiede nelle valli, nei piccoli Comuni, affinché non si senta solo, isolato, senza servizi, senza possibilità di recarsi in negozi e punti di erogazione di servizi che abitualmente frequenta. Con buonsenso. E prudenza. La pandemia è pericolosa per tutti. E i numeri sono in aumento ovunque. Anche nei nostri piccoli Comuni e nelle aree montane».
Ecco alcune domande frequenti con relative risposte sulla zona rossa.
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Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?
All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.
Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria.
È possibile raggiungere la seconda casa?
In considerazione del divieto di spostarsi, chiarito alla FAQ n. 1, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.











